PSR – Comunali

I Programmi Straordinari di Ricostruzione (PSR) sono stati introdotti dal Comma 1 dell’Art. 3bis del DL 123/2019, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, come modificato e integrato dalla conversione nella Legge 156/2019.
Il suddetto Art. 3bis prevede che i PSR siano “predisposti dal competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione” (USR) e che siano finalizzati ad autorizzare “gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti oppure oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza”.
Lo stesso articolo al Comma 1 specifica che i PSR “tengono conto” in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi eventualmente già predisposti ai sensi dell’Art. 11 del DL 189/2016,
convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016 (ove adottati). L’Art. 11 del DL 189/2016 (convertito con modificazioni nella Legge 229/2016) prevede, infatti, che gli USR “curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione” (Art. 3, Comma 3), predisponendo “strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari” (Art. 11, Comma 1).
Il DL 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, prevede in linea generale misure semplificative in materia edilizia (Art. 10), nonché specifiche procedure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici (Art. 11).

L’Ordinanza n. 107

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, con Ordinanza n. 107 del 22.09.2020 (successivamente completata e integrata dall’Ordinanza n. 111 del 23.12.2020), ha introdotto importanti elementi di novità nella prassi procedurale degli interventi di ricostruzione, fornendo nuovi indirizzi per la pianificazione nei territori del cratere e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata. In allegato all’Ordinanza n. 107 sono emanate, anche, specifiche Linee Guida su ”Principi e indirizzi per la redazione dei programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione”.

Questi, in sintesi, i più importanti contenuti dell’Ordinanza n. 107 che presentano caratteri di innovazione in materia urbanistica rispetto alle pre-vigenti disposizioni di carattere generale:

  • i piani attuativi di cui all’Art. 11 del DL 189/2016 convertito con modificazione nella Legge 229/2016 sono facoltativi (Art. 4, Comma 1) e gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici, se “conformi”, sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi (Art. 5, Comma 1);
  • i PSR, pur avendo natura “programmatica”, possono contenere dispositivi regolamentari di vario genere per gli interventi di ricostruzione (Art. 2, Comma 2) e possono anche contenere scelte aventi efficacia di variante urbanistica (Art. 1, Comma 2);
  • i PSR possono riguardare singoli Comuni, loro ambiti specifici, ma anche più Comuni in forma associata (Art. 1, Comma 1) e possono quindi prevedere progetti e azioni di livello intercomunale (Art. 2, Comma 5).

Sul primo punto, la palese volontà di semplificare le procedure e di accelerare i tempi della ricostruzione introduce la possibilità di non dover attendere la vigenza del piano attuativo per rendere eseguibili gli interventi sul patrimonio edilizio quando gli stessi siano “conformi” alla preesistenza e quando non riguardino le delocalizzazioni o la preventiva definizione di aggregati strutturali. Ciò libera l’attuazione degli interventi di “ricostruzione conforme” non solo dall’obbligo della preventiva redazione e approvazione del piano esecutivo, ma anche da “tutte le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali e della pianificazione territoriale, riguardanti nuovi interventi e costruzioni edilizie, in materia di altezza, distanze, indici di edificabilità, parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura”. Restano, ovviamente, fuori dall’applicazione della suddetta norma gli interventi “difformi” (ovvero eccedenti le variazioni ammesse), gli interventi di “delocalizzazione” e quelli di “ridisegno urbano”.

Sul secondo punto, lo strumento del PSR (che, per sua natura, ha le caratteristiche del “programma” e quindi non quelle del “piano” urbanistico) assume connotazioni che possono ricomprendere norme di regolamentazione conformativa dello stato dei luoghi (identificazione degli aggregati strutturali, disposizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio storico, indirizzi per l’accessibilità urbana e per la mobilità, indicazioni di eventuale opere nuove, individuazione di aree esterne alle perimetrazioni meritevoli di interventi di rigenerazione urbana), nonché indicazioni strategiche di attuazione (indicazioni sulle priorità di intervento, criteri per la risoluzione dei casi di inerzia, strumenti utili a garantire qualità, efficacia e innovazione del processo di ricostruzione). Il PSR, oltre a fornire indicazioni operative sugli interventi conformi, individua gli strumenti idonei all’attuazione delle diverse azioni programmatiche, diverse dagli interventi conformi: dalla variante generale, al piano particolareggiato, alla variante puntuale, agli altri strumenti, anche convenzionati, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana.

Sul terzo punto, infine, superando l’idea di PSR che deriva dalla sola lettura del primo comma dell’Art. 3bis del DL 123/2019 convertito con modificazioni nella Legge 156/2019, si definisce una nuova fisionomia giuridica e tecnica del PSR che diventa più simile a uno strumento di pianificazione strategica con forte incidenza sulle scelte di progettazione del territorio che (a prescindere dalle procedure di formazione richieste nei diversi casi in cui individua la necessità di variante agli strumenti urbanistici vigenti) assume contenuti urbanistici rilevanti e qualificanti, applicabili a seconda dei casi a territori di rilevanza sub-comunale, comunale e/o sovra-comunale. Infatti, il combinato disposto dell’Art. 1 (Comma 1) e dell’Art. 2 (Comma 5) dell’Ordinanza n. 107 introduce con forza la dimensione intercomunale del PSR, che può diventare carattere distintivo e qualificante del nuovo strumento di intervento, orientandolo verso i più innovativi esperimenti di progettazione urbanistica intercomunale.

Di seguito si riporta una tabella, prodotta dalla Struttura del Commissario è aggiornata al 6 dicembre 2021, con lo stato di avanzamento dei procedimenti dei PUA e dei PSR.

Fig. 1 – Stato di avanzamento dei procedimenti dei PSR e dei PUA (agg. 6/12/2021)

Allo stato attuale risultano aver concluso l’iter approvativo i seguenti Programmi Straordinari di Ricostruzione (cliccare sui link):

Norcia

Arquata del Tronto (Arquata Capoluogo)

Pieve Torina